110 autocarro

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DeadLander
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MessaggioInviato: 26/03/2011, 10:33
l'altro giorno ero sul punto di comprare un 110 autocarro la macchina era ottima
poi dopo essere andato in assicurazione ho dovuto disdire tutto
a dire dell'assicurazione se compro un autocarro non mi assicurano i trasportati se non sono dipentendi della ditta
ma io non ho ditta
sapete dirmi come funziona la cosa sugli autocarri sia sotto il profilo assicurativo e di circolazione? : WallBash :
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DeadLander
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MessaggioInviato: 26/03/2011, 14:17
non è vero, se mi dite come inserire un file pdf allego un documento MOLTO interessante per chi ha la macchina immatricolata com autocarro.
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MessaggioInviato: 26/03/2011, 18:30
allora vi dico quel che so io ... in ragione delle mie recenti ricerche .

l'autocarro inferiore a 35 q.li ( N1 - auotocarro leggero) è trasporto per cose per cui adatto al trasporto per cose ( non per conto terzi a meno che uno non abbia l'apposita licenza ) e persone collegate al trasporto /uso/scarico delle stesse esempio ditta edile con a bordo operai e materiale per edilizia .
Per cui se una ditta edile viene fermata ad un controllo con della frutta è in sanzione ... anche se personale del titolare ...
Se intestato a società l'uso mezzo è consentito al titolare ed ai dipendenti della stessa e/o terzi se muniti di apposita delega .

il fatto che l'autocarro non si possa usare di domenica è una mussa purchè vengano rispettate le condizioni di cui sopra .

Se l'intestatario è una ditta indiviaduale ( esempio libero professionista ) può usare il mezzo come e quando vuole in quanto LP e lavoratore di concetto per cui non necessita di trasportare materiali d'uso particolare ( calce cemento ecc. ) .

Il problema è il trasporto dei minori perchè il codice della strada ( mi pare all'art.162... ma non sono sicuro ) dice che negli autocarri possono viaggiare , come detto personale collegato al trasporto ... per cui se io dico che mio figlio ( 9 anni ) lavora con me mi mandano i servizi sociali ...

OT. Già quando è nato ho rischiato ... perchè dopo un paio di ore è venuta l'infermiera mi ha detto : " venga che lo cambiamo " e io le ho detto no! no ! tengo questo ... poi è ritornata mi ha detto: " vada su negli uffici e lo denunci " io le ho detto perchè poverino non ha fatto ancora nulla ... : MrOrange :

io scherzavo , ma lei era seria ... e il pensierino di farci un test...

Poi c'è il problema dell'assicurazione si possono assicurare anche i minori pagando un piccolo extra ... ovviamente ... però nella polizza c'è scritto che se il veicolo non è conforme al codice della strada la compagnia non risponde : Sad :

Senza contare che se ti fermano e accertano l'infrazione ti mandano il mezzo in collaudo per uso improprio , sanzione + reimatricolazione a vettura + devi restituire con ovvie sanzioni quanto ti sei fiscalmete detratto ingiustamente ( il mezzo autocarro si detrae in toto la vettura al 40% con il massimo di 17.000,00 euro ... nel mio caso ) .
Caso diverso per i veicoli immatricolati entro il 1999 ( autocarro promiscuo per trasporto cose e persone ) ...

Quando ho riferito al concessionario quando volevo comperare il freelander autocarro ... mi ha detto si è vero però siamo in italia .... e non fermano mai nessuno ...

E' vero che devono fare dei posti di blocco mirati a questo tipo di controllo ... che sono effettivamente pochi ... però in caso di incidente ...

Per cui a fanculo la macchina nuova ... la cerco usata e non ho problemi ...

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MessaggioInviato: 26/03/2011, 19:59
che confusione......

provo a iviarvi in 2 post un file in pdf....
L’utilizzo degli autocarri leggeri secondo il Codice della Strada

L’utilizzo degli autocarri leggeri secondo il Codice della Strada
L'utilizzo di autocarri "leggeri" (con massa totale sino a 35 quintali, guidabili con patente B), ha posto da qualche tempo il problema della liceità della presenza a bordo di passeggeri.
Su tale liceità, anche per una nebulosa definizione che ne dà il Codice della Strada, si è fatta parecchia confusione e da alcuni enti o rappresentanti delle forze dell'ordine, si è arrivati addirittura ad affermare che a bordo possono viaggiare solo persone con una precisa attinenza a quanto trasportato (quindi addetti al carico e scarico, dipendenti, ecc), oltre tutto senza fare un distinguo tra gli usi professionali e quelli personali e per il tempo libero.

Vediamo di risolvere quelli che sono i dubbi più ricorrenti sull'argomento partendo, ovviamente, da una corretta definizione di che cos'è un autocarro.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Che cos'è un autocarro?
E' un veicolo per il trasporto di cose e di persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse (lo dice il CdS art. 54 lettera D). Non si parla quindi di merci (termine che fa riferimento a specifica attività commerciale) e tantomeno si fa riferimento al fatto che le "cose" debbano essere gestite (caricate e scaricate) da specifici incaricati o dipendenti del proprietario del veicolo. Il termine "cose", inoltre, identifica qualsiasi oggetto, anche il paio di sci, anche la carrozzina del bambino (con il bimbo ovviamente... "addetto" all'uso della carrozzina stessa). Tenendo presente che il veicolo può anche viaggiare vuoto.


Quante persone possono viaggiare sull'autocarro?
Tutte quelle, senza limitazioni, indicate sulla carta di circolazione (da 2 a 5 e più secondo i casi), ovviamente prendendo posto in cabina sugli appositi sedili.


E' vero che per trasportare passeggeri su un autocarro occorre un'autorizzazione specifica della Motorizzazione Civile secondo quanto indicato dall'art. 82 del CdS?
L'autorizzazione cui si fa riferimento deve essere richiesta solo se, in particolari situazioni d'emergenza o di lavoro, si intende trasportare le persone sul cassone o nel vano del veicolo normalmente adibiti al carico di cose. L'autorizzazione, quindi, non è richiesta se le persone occupano i posti in cabina, sugli appositi sedili e nel numero indicato dalla carta di circolazione.
Va chiarito che tale norma rappresenta un retaggio del vecchio CdS ed è stata a suo tempo prevista e mantenuta valida ancor oggi, ad esempio, quando occorre trasportare operai in zone di lavoro disagiate, effettuare interventi in occasione di calamità naturali, ecc. Tipica situazione è quella che prevede il trasporto delle mondine nelle risaie.


E' vero che i bambini non possono viaggiare sugli autocarri?
Tale affermazione appare quanto meno scorretta e tendenziosa. Proprio il CdS, pensando doverosamente alla sicurezza dei bambini, all'art 172 comma 4 dice testualmente "i passeggeri sino a 12 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 ed N1 solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta" (che sarebbero poi le cinture). Per sapere quali veicoli sono quelli delle categorie M1 ed N1 basta consultare il CdS, art. 47 dove si dice che "N1 veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa non superiore a 3,5 ton" (il che tradotto in parole povere significa autocarri leggeri sino a 35 quintali guidabili con patente B). Se il CdS prevede che i bambini sugli autocarri indossino obbligatoriamente le cinture chi può affermare che non possono salirci?
Ultima modifica di FIDIA il 26/03/2011, 20:01, modificato 1 volta in totale.
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MessaggioInviato: 26/03/2011, 20:01
ecco la seconda parte.....

E' vero che tutti gli autocarri non possono circolare la domenica?
E' assolutamente falso. Le limitazioni al traffico nei giorni festivi degli autocarri o di altre tipologie di veicoli rappresentano un'eccezione legata a situazioni contingenti (particolari festività, periodo delle ferie, ecc) e non la regola. Il CdS all'art. 5 comma 1 dice: "Il Ministro dei Lavori Pubblici può
impartire ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade l'applicazione di limitazioni al traffico di determinate categorie di veicoli.... I Prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, possono vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose". Giova ricordare che tali limitazioni riguardano normalmente gli autocarri, autotreni e autoarticolati con massa totale superiore a 7,5 tonnellate. Quindi gli autocarri leggeri, sia quelli sino a 35 quintali, sia quelli sino a 60 quintali, possono circolare regolarmente. Va altresì chiarito che le limitazioni alla circolazione debbono comunque essere stabilite con un preciso decreto (da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale) che compete al Ministro dei Lavori Pubblici, per la validità sull'intero territorio nazionale, e in delega ai Prefetti per le singole zone di competenza.


Un privato può utilizzare il proprio autocarro per andare in vacanza con la famiglia (ad esempio a sciare)?
Nessuna norma lo proibisce in quanto il privato effettua un trasporto di "cose proprie" per le quali, secondo gli art. 82 e 83 del CdS, non è richiesta (per gli autocarri con massa inferiore a 60 quintali) alcuna licenza o autorizzazione al trasporto. Ovviamente non occorre alcuna autorizzazione ancor più se il veicolo viaggia "vuoto".



Quali sono gli aspetti importanti dell'art. 82 del CdS che possono ingenerare dubbi?
L'art 82 del CdS, al comma 6, dice che "previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C. gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone; l'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto". Come già sottolineato tale autorizzazione è richiesta se si intende trasportare dei passeggeri sul cassone (piano di carico) del veicolo e non può fare riferimento alle persone presenti in cabina. Infatti lo stesso art. 82 del CdS al successivo comma 8 dice che "chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa....., ecc, ecc". Ma poiché sulla carta di circolazione è chiaramente indicato il numero dei passeggeri ospitabili in cabina, evidentemente non può esserci violazione se tali passeggeri sono nel numero indicato dalla carta di circolazione e occupano i sedili a tale scopo previsti.

Quali sono gli aspetti importanti dell'art. 83 CdS con particolare riferimento al precedente art. 82?
L'art. 83 del CdS al comma 2 dice che "la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della apposita licenza d'esercizio. Sulla carta di circolazione debbono essere riportati gli estremi di tale licenza. Ma le disposizioni di tale legge non si applicano ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate" Da ciò si deduce che per gli autocarri leggeri (sino a 35 quintali, ovvero 3,5 tonnellate) non è richiesta alcuna licenza o autorizzazione al trasporto di cose proprie.


Ed ecco, a completamento, alcune significative decisioni di Prefetti e Pretori che avallano quanto detto:
- 12/01/1994 - il Prefetto di Bologna annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Bologna per autocarro con passeggero a bordo (ospitato in cabina - ndr) con la seguente motivazione: "l'infrazione è insussistente in quanto ai sensi dell'art 83/2 del CdS le disposizioni della legge 6/6/74 non si applicano ai veicoli non superiori a 6 tonnellate".

- 10/02/1994 - Il Prefetto di Parma annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Borgovalditaro perché la violazione dell'art 82 CdS contestata a un proprietario di autocarro che circolava con passeggero a bordo, "è insussistente visto il D.L. 30/4/1992 (Nuovo CdS) n 285, art 284" anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 83 CdS parte finale del comma 2.

- 14/01/1998 - Il Prefetto di Torino annulla il verbale emesso dai Vigili Urbani di Torino per passeggero a bordo di autocarro con la seguente motivazione: "considerato che a norma dell'art 83/2 CdS i veicoli aventi portata inferiore a 6 tonnellate sono sottratti all'applicazione della legge

6/6/74 n. 298 (ovvero il CdS - ndr) e possono, quindi, trasportare un numero di passeggeri non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione, che conseguentemente la restrizione prevista all'art. 82 trova applicazione solo per i mezzi il cui peso complessivo, a pieno carico, risulta superiore a 6 tonnellate - in conseguenza di ciò, per le motivazioni suddette il
ricorso è accolto e per l'effetto ordina l'archiviazione degli atti".

- 07/12/1995 - Il Pretore di Verbania emette una sentenza dando ragione ad un automobilista che viaggiava su autocarro con passeggero a bordo e al quale erano state contestate le violazioni degli art. 54 e 82 del CdS. Questa la motivazione: "la sanzione contro l'automobilista si basa su una
errata interpretazione del CdS e in particolare dell'art. 82, comma 6 e 9, e dell'art 54 lettera d. Per trasporto di persone in violazione di detti articoli si deve intendere solo quando nel vano cabina dell'autocarro trovino posto più persone di quelle previste dalla carta di circolazione oppure una o più persone siano alloggiate nel vano di carico". In conseguenza di tale interpretazione, poiché il passeggero era ospitato sul sedile apposito, il Pretore ha sentenziato non sussistere la violazione ed
ha prosciolto l'automobilista e annullato il verbale.


Giova infine ricordare che una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991) stabilisce testualmente che "l'unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all'art 366 del regolamento di
applicazione del Codice della Strada che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. In assenza di merci pericolose, l'unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina".

Considerazione conclusiva: Il Nuovo Codice della Strada, che dovrebbe vedere la luce riveduto e corretto entro la prima metà del 2002, dovrebbe fare finalmente chiarezza anche sul problema autocarri introducendo una dizione che li identificherà come "veicoli adatti al trasporto prevalente di cose". Il che dovrebbe finalmente fugare ogni dubbio per quanto riguarda i passeggeri.

NOTA: dal punto di vista legale si ritiene che l'eventuale ritiro della carta di circolazione da parte dei verbalizzanti potrebbe ipotizzare "abuso in atti d'ufficio" in quanto gli stessi violerebbero la nota del Ministero degli Interno emessa in data 12/3/1991 sopra ricordata e tutt'ora valida.
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30 anni di defender 110 autocarro intestati a me che non ho partita iva. mai avuto problemi con assicurazione ne tantomeno con forze dell'ordine. e si che ne faccio di strada.
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MessaggioInviato: 26/03/2011, 23:07
credo che il problema sia proprio vincolato alla partita iva

siccome ci sono stati furbastri che si sono scalati suv da 100,000 euro ora hanno stretto la borsa ...

comunque dal nuovo codice della strada

art.47 classificazione dei veicoli

[url]art. 2 comma c[/url] " cat. N1 veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 q.li

art.54 autoveicoli
[url]comma d[/url] autocarro veicolo atto al trasporto delle cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse .

è da notare che il comma c definisce il veicolo promisquo che però è stato abrogato infatti l'immatricolazione promisquo non esiste più... dopo il 1999

è un casino ..... magari chi tra di noi indossa la divisa può darci lumi .... : book :

luca


Perchè non viene creata una sezione ove poter inserire il codice della strada , circolari ecc onde poterle consultare all'occorenza ?
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MessaggioInviato: 27/03/2011, 10:15
fidia quel documento l'ho pure io! è ben fatto, chiaro è sintetico... però tanto ho il disco... :-)
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Ex Discovery Tdi300, '96.

Ciao nè.
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Per il codice della strada ok me se ti ferma la finanza e vai a sciare con un autocarro ?
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MessaggioInviato: 27/03/2011, 18:34
pepeghisa ha scritto:Per il codice della strada ok me se ti ferma la finanza e vai a sciare con un autocarro ?

....e se vado a sciare con il Doblo o il Fiorino? : book :
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MessaggioInviato: 27/03/2011, 18:43
ok lasciamo perdere per un momento se ci fermano polizia g.di.finanza etc etc
a me è stato detto che nel caso di un incidente con o senza colpa le compagnie assicuratrici non liquidano i trasportati
ora il nocciolo della questione è questa :secondo l'assicuratore((ne ho consultati 3) se in macchina con me c'è un'amico e veniamo tamponati(quindi la colpa non è mia) dovrei pagare io i danni all'amico che trasporto.
stessa cosa con familiari in macchina
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MessaggioInviato: 27/03/2011, 19:43
immosal ha scritto:ok lasciamo perdere per un momento se ci fermano polizia g.di.finanza etc etc
a me è stato detto che nel caso di un incidente con o senza colpa le compagnie assicuratrici non liquidano i trasportati
ora il nocciolo della questione è questa :secondo l'assicuratore((ne ho consultati 3) se in macchina con me c'è un'amico e veniamo tamponati(quindi la colpa non è mia) dovrei pagare io i danni all'amico che trasporto.
stessa cosa con familiari in macchina

per me non è vero.....
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MessaggioInviato: 27/03/2011, 20:13
mi sono preso la briga di andare in macchina e prendere la mia polizza (autocarro 5 posti) e testualmente alla voce terzi trasportati dice:
Responsabilità Civile Personale dei trasportati (estensione gratuita della garanzia RC)
La garanzia Responsabilità Civile dei trasportati è una copertura compresa gratuitamente, che copre la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

se ti interessa ti mando un PM dicendoti che compagnia è. : Wink :
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MessaggioInviato: 28/03/2011, 18:47
FIDIA ha scritto:mi sono preso la briga di andare in macchina e prendere la mia polizza (autocarro 5 posti) e testualmente alla voce terzi trasportati dice:
Responsabilità Civile Personale dei trasportati (estensione gratuita della garanzia RC)
La garanzia Responsabilità Civile dei trasportati è una copertura compresa gratuitamente, che copre la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

se ti interessa ti mando un PM dicendoti che compagnia è. : Wink :



"La garanzia Responsabilità Civile dei trasportati è una copertura compresa gratuitamente, che copre la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo "

Appunto parla di trasportato dando per scontato che sia legittimo e se così non fosse ?

ti faccio un esempio scemo , ma forse attinente ...

Carichi un cane di amico sul sedile dietro e non nel bagagliaio con rete e/o trasportino come prescrive il Cds ... freni il cane scivola e si rompe un unghia ( per non augurare nulla di peggio a qualche povero cane ) secondo te la tua assicurazione ( se dovesse scoprirlo) ti paga i danni ?
secondo me no ! perchè il cane non era tenuto in posizione corretta ..

Le assicurazioni sono come le banche ti offrono l'ombrello quando fuori non piove !!! : Andry :

Quanto meno rischi un azione di rivalsa ...

e le mie sono notizie fresche ... per i motivi che ho già detto ...

Torna a Davanti a un buon bicchiere.....

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