 Inviato: 25/02/2011, 12:05
Art. 11. Comma : 1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. 2. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. 3. I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale. 5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60. Modifiche alla L.R. 32/82 Art. 42. a) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato: 1. non risulti regolarmente immatricolato; 2. sia privo di targa; 3. sia privo di assicurazione; 4. sia privo di libretto di circolazione; 5. sia impiegato ai fini dell'esercizio della attività venatoria; 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole; b) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori; c) per le violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00
|